Attestato di prestazione energetica APE

CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Per Vendita e Locazione Immobili
07/06/2016 – In Emilia Romagna diventano sistematiche le verifiche di conformità degli Attestati di prestazione energetica (APE) redatti dai soggetti certificatori accreditati.
La Regione ha infatti ha stabilito, a partire dall’aprile 2016, apposite disposizioniche prevedono controlli a campione da parte dell’Organismo di Accreditamento regionale per attestare la conformità alla normativa vigente dei servizi di certificazione.
Attestati di prestazione energetica: le verifiche
L’Emilia Romagna fa sapere che “le verifiche possono essere effettuate sia su APE già emessi, sia su APE ancora in bozza, in coincidenza con l'avvio della procedura di registrazione definitiva (firma digitale). In quest'ultimo caso, quando il sistema seleziona l'APE da sottoporre a controllo, la procedura di registrazione viene sospesa ed il soggetto certificatore riceve il relativo avviso.
Non è possibile eludere o rifiutare il controllo, modificare la bozza per la quale è già stata richiesta la registrazione definitiva, né è ammesso emettere un altro APE con i medesimi riferimenti catastali; è possibile però procedere con la registrazione definitiva dell'APE.
Il certificatore quindi ha due alternative: rimanere in attesa di ulteriori indicazioni circa le modalità di conduzione della verifica che in tal caso verrà effettuata sulla bozza; oppure se viene proseguita e conclusa la procedura di registrazione definitiva con firma digitale, l'ispezione verrà effettuata sull'APE emesso, con le relative eventuali conseguenze in termini di potenziali sanzioni previste nel caso in cui vengano rilevate condizioni di non conformità riconducibili ad infrazione della normativa vigente.
La Regione ricorda anche che con la domanda di accreditamento, il soggetto certificatore si è impegnato a: consentire lo svolgimento delle attività di verificapresso la propria sede, garantendo la presenza del personale responsabile e fornendo il necessario supporto alla conduzione delle verifiche; rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento delle attività di verifica.
APE: come si svolgono le verifiche
Conformemente alle vigenti disposizioni regionali, le verifiche sono articolate suprogressivi livelli di approfondimento.
Per prima cosa l'Organismo regionale di Accreditamento effettua verifiche di primo livello (accertamenti), utilizzando personale tecnico qualificato: tali verifiche si basano su controlli esclusivamente di natura documentale, effettuati sui dati (di compilazione dell’APE e di calcolo) inseriti a sistema dal soggetto certificatore con le modalità previste dall’applicativo informatico.
I risultati delle verifiche di primo livello possono portare alla chiusura della procedura di controllo; in tal caso, il certificatore riceve il relativo avviso, unitamente al “Rapporto di Accertamento Documentale”, sul quale sono riportate le risultanze dell'accertamento effettuato.
Oppure al proseguimento della procedura di controllo mediante verifica di secondo livello (ispezione in campo): in tal caso, il certificatore riceve una comunicazione nella quale di specifica che sarà contattato dall'Ispettore incaricato per lo svolgimento del sopralluogo.
Le ispezioni vengono condotte da personale qualificato dall'Organismo regionale di Accreditamento cui è stato riconosciuto il ruolo di agente accertatore ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale.
Se l'ispezione viene effettuata su un APE ancora in stato di bozza (quindi non registrato con firma digitale), la procedura di controllo termina con la redazione e la consegna del “Rapporto di Ispezione” sul quale sono riportate le risultanze dell'ispezione effettuata.
Se invece la ispezione viene effettuata su un APE già compiutamente registrato con firma digitale, e vengono rilevate condizioni riconducibili ad infrazione della norma, al certificatore verrà notificato il relativo “Verbale di accertamento ed ispezione” con la relativa sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.
APE non conforme: le multe
La Regione però sottolinea che il verbale riporta le condizioni per usufruire dell'istituto della diffida, ovvero per estinguere la violazione evitando l'ammenda. La diffida però non può essere reiterata per la stessa tipologia di infrazione per un arco di cinque anni.
Se non risulta più possibile usufruire della diffida (o perché già utilizzata in occasioni precedenti, o per scadenza dei termini temporali previsti) la violazione può essereestinta entro 60 giorni mediante pagamento dell'ammenda in misura ridotta (pari a Euro 1.400,00).
Fonte:www.edilportale.com
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